Ulteriori modifiche agli importi dei fringe benefits per l’anno 2022

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in  Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il D.L.  n.176 del 18/11/2022  (cd. decreto Aiuti quater), con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse l’aumento dei fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro.

Questo il nuovo articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022 che aveva già in precedenza aumentato ad €600 la soglia di esenzione per l’anno 2022

Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale

  1. Limitatamente al periodo d’imposta  2022,  in  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti nonché’ le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il  limite complessivo di euro 3.000

Pertanto fino alla somma indicata in precedenza i fringe benefits erogati ai dipendenti saranno del tutto esenti sia da contributi che da tasse. Ricordiamo che i più diffusi fringe benefits sono a titolo di esempio non esaustivo: buoni pasto, buoni spesa, buoni carburante, telefoni cellulare, automobile, etc.

Tali fringe benefits potranno, al momento, essere erogati solo nell’anno 2022, ovvero fino al cedolino di dicembre 2022.

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

 

Cordiali saluti