Cogliamo l’occasione, prendendo spunto dalla nota n. 473 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 22/03/2021, per ricordare l’esistenza dell’obbligo in capo al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai propri dipendenti esclusivamente attraverso strumenti “tracciabili”.
La nota afferma altresì che a nulla serve una dichiarazione rilasciata dal dipendente che confermi di essere stato pagato con strumenti corrispondenti a quanto stabilito dai commi 910 e 911, dell’art.1 della L. 205/2017; rimane sempre onere del datore di lavoro di comprovare, in sede di ispezione o di controllo, di aver liquidato quanto dovuto tramite strumenti consoni.
Ricordiamo che tale obbligo interessa anche i committenti in caso di rapporti di collaborazione coordinati e continuativi.
La sanzione, ricordiamo, è stabilita nel minimo di € 1.000 ed un massimo di € 5.000, che in misura ridotta è emessa in € 1.666,66.
Cordiali saluti