Sintesi disposizioni normative a seguito della pubblicazione del decreto legge n. 18/2020

Continuiamo a pubblicare delle sintesi divise per argomenti

 

Misure per lavoratori autonomi e professionisti

 

L’art 27 DL introduce un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari ad €600, a favore di professionisti titolari di partita iva e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, entrambi attivi al 23/02/2020, NON  titolari di pensione e NON iscritti ad altra gestione previdenziale. Tale indennità non concorrerà a formare reddito e dovrà essere richiesta direttamente all’Inps.

Anche l’art.28 introduce la medesima indennità per artigiani e commercianti, iscritti alla gestione AGO dell’Inps.

Dato che sono contingentati e gestiti direttamente dall’Inps e dato che anche in questo caso non ci sono ancora circolati interpretative ed attuative,  il nostro Studio consiglia ai diretti interessati di richiedere il PIN INPS, qualora non sia già in vostro possesso.

Tali indennità, non riguarda in alcun modo i professionisti iscritti ad ordini professionali che versano contributi a specifiche ed esclusive casse previdenziali.

 

L’art. 96 DL riconosce la medesima indennità in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR (i c.d. redditi diversi). Nella fattispecie l’indennità verrà erogata dalla società Sport e Salute Spa.

 

 

Criticità attuali su ammortizzatori sociali

 

Alla data attuale, 19 marzo 2020, ci sono dei grandi dubbi interpretativi sul significato della norma dell’articolo 19 DL, che introduce la causale speciale COVID-19 nell’attivazione degli ammortizzatori sociali.

Tale norma, come anticipato ieri, prevede “…un’informativa ai sindacati……..ed un esame congiunto da concludersi entro tre giorni dalla comunicazione preventiva”.

Tale dettato è nettamente in contrasto con quanto dettato dallo stesso articolo 19DL, che in una parte precedente prevede chiaramente invece, escludendo l’art. 14 D. Lgs. 148/2015 per questa emergenza, l’esclusione  di conseguenza della c.d. procedura sindacale.

Letta così la norma d’altro canto, obbligando i datori di lavoro a  fare una comunicazione sindacale ed un esame congiunto da concludersi entro tre giorni…..a parere del sottoscritto  sembrerebbe difficile avviare un ammortizzatore sociale prima di aver concluso l’esame congiunto, quindi non dovrebbe essere possibile farla partire retroattivamente.

Le mie stesse perplessità sono state rappresentante dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, attraverso la circolare n. 8/2020.

Speriamo tutti di avere delle interpretazioni chiare in modo da potervi indicare informazioni più certe.