Cogliamo l’occasione della pubblicazione di una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’8 marzo, per ricordare ai nostri Clienti i rischi rappresentati da un utilizzo non genuino del tirocinio.
Ricordiamo innanzitutto che il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e/o stato di disoccupazione e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
All’interno di questo rapporto convivono diverse figure:
- l’ente promotore che prende in carico la risorsa e la gestisce attraverso la nomina di un tutore che sarà il referente del tirocinante presso l’ente formatore;
- la risorsa umana interessata al tirocinio;
- l’azienda che accoglie la risorsa, anch’essa attraverso la nomina di un tutore che avrà la responsabilità di formare adeguatamente la risorsa.
L’intero contratto di tirocinio viene gestito con apposita documentazione attestante, oltre alle presenze in sede del tirocinante, anche la progressione della formazione effettuata; formazione che dovrà essere specifica per la mansione ricoperta.
Come dettato dal comma 723, articolo unico della legge n.234 del 30/12/2021, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.
Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui sopra, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Pertanto, a fronte della prescrizione impartita dal personale ispettivo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, il reato viene estinto in via amministrativa.
Un datore di lavoro che non svolgerà nel modo opportuno il tirocinio avrà quindi come rischio sia la corresponsione di un’ammenda sia la probabilità che il tirocinante stesso promuova azioni presso le opportune giuridiche per convertire il rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.
Ribadiamo quindi ai nostri Clienti di effettuare tutte le considerazioni del caso al momento in cui si dovesse scegliere questa tipologia contrattuale e soprattutto di porre la giusta attenzione nella gestione quotidiana del rapporto, dalla stipula di tutti i documenti necessari (e che dovranno eventualmente essere consegnati agli Enti preposti ai controlli) alla compilazione del registro presenze specifico per il tirocinante.
Il nostro Studio come sempre è a disposizione per ogni opportuno chiarimento o approfondimento.
Cordiali saluti