Con questa breve informativa vorremmo ricordare ai nostri Clienti i principi generali posti dalle diverse normative che il datore di lavoro, per poter legittimamente godere dei benefici contributivi collegati ad assunzioni agevolate, deve rispettare.
Abbiamo cercato quindi di elaborare una sintesi degli obblighi da rispettare che brevemente rappresentiamo in questo articolo.
- Le agevolazioni contributive non spettano al datore di lavoro quando questi assume in forza di obblighi dettati dalla legge o dai contratti collettivi che si applicano.
Se l’assunzione è effettuata (o deve essere effettuata) in forza di un obbligo imposto dalla legge (ad esempio trasferimento di azienda o ramo di azienda) oppure per obblighi derivanti dagli specifici contratti collettivi di settore (vedi obbligo di assunzione in caso di subentro in appalti), nessuna agevolazione spetta al datore di lavoro.
- Rispetto del diritto di precedenza
Se una assunzione viene effettuata in spregio al diritto di precedenza di un lavoratore (estraneo all’assunzione) tale assunzione non potrà godere di alcuna agevolazione. Diritti di precedenza nascono a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori a tempo indeterminato, così come per lavoratori a tempo determinato o stagionali.
- Tutela dello stato di crisi aziendale
Qualora un’azienda abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, non potrà assumere godendo di agevolazioni contributive, salvo i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’inserimento di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive non interessate alla sospensione o riduzione.
Tale norma è stata in quest’ultimo anno derogata per via del massiccio utilizzo degli ammortizzatori per Covid19.
- Assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
- Incremento occupazionale netto
Nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti.
Alcune norme stabiliscono esplicitamente tale condizione, sarà cura pertanto del datore di lavoro accertarsi che tale incremento sussista per tutta la durata dell’agevolazione. Dal computo sono esclusi i casi di cessazione per dimissioni, sia volontarie che per giusta causa, cessazioni di dipendenti che hanno raggiunto l’età pensionabile, cessazioni per sopravvenuta invalidità o decesso, cessazioni per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
- Invio telematico del modello Unilav
Ogni agevolazione non potrà decorrere se non verrà prodotto telematicamente il modello Unilav. Se tale modello viene prodotto in ritardo, in relazione all’inizio del rapporto di lavoro, l’agevolazione decorrerà dalla presentazione del modello.
- Regolarità contributiva nei confronti degli enti
Il datore di lavoro che vuole godere di agevolazioni contributive deve dimostrare la sua regolarità contributiva attraverso il Durc che potrà essere anche istruito d’ufficio dagli enti interessati che, ricordiamo, sono l’Inps, l’Inail e per le aziende del settore edile, la Cassa Edile di appartenenza territoriale.
- Rispetto delle norme di natura lavoristica e dei contratti collettivi
Il datore di lavoro per poter usufruire di benefici normativi ed economici deve rispettare le norme di natura lavoristica e i contratti collettivi di tutti i livelli. La predetta regola trova fondamento nell’art. 1, co. 1175, Legge 296/2006 che vincola l’accesso a benefici normativi e contributivi al possesso del documento unico di regolarità contributiva “fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionali”.
- Rispetto della regola “de minimis” relativa agli aiuti di Stato
Con il Regolamento (UE) 1407/2013, la Commissione Europea ha regolamentato i c.d. aiuti di Stato soggetti al de minimis. Quelli soggetti al de minimis sono aiuti di Stato, come previsto dagli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce l’Unione Europea, che si inseriscono nel sistema di incentivi per le imprese.
Il tetto massimo utilizzabile nell’arco di 3 esercizi finanziario è pari:
› a 200.000 euro per le generalità delle imprese;
› a100.000 euro per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi, che comunque non possono utilizzare gli aiuti per l’acquisto dei mezzi adoperati per la propria attività d’impresa;
› a 15.000 euro per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall’impresa per scopi fiscali.
- Rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro
I benefici normativi e contributivi sono subordinati all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Oltre alla particolare rilevanza di tali norme, che in alcuni casi è anche penale, è di fondamentale importanza adempiere a tali norme pertanto per non perdere eventuali agevolazioni contributive godute.
Si ribadisce che tali principi vanno rispettati sempre, indipendentemente dalle diverse ed ulteriori condizioni oggettive e soggettive poste dalle singole norme che regolano i vari incentivi.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed assistenza.
Un cordiale saluto