L’art. 63, DL n. 18 del 17/03/2020, c.d. DL “Cura Italia” ha introdotto una specifica forma premiale per i titolari di reddito da lavoro dipendente (quindi sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi) che nel mese di Marzo hanno prestato la loro attività lavorativa nella propria sede dei lavori.
Tale somma, pari ad €100, non concorre a formare reddito. Spetta ai lavoratori dipendenti che nell’anno precedente hanno avuto un reddito non superiore ai 40.000 euro. Va rapportata al numero di giorni di lavoro prestati nella sede lavorativa e sarà poi compensata direttamente su Mod. F24 dal datore di lavoro che la riconoscerà ai suoi dipendenti.
Lo stesso articolo prevede che tale somma premiale dovrà essere liquidata in automatico dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di Aprile e comunque sarà possibile liquidare il premio in parola entro tutto l’anno 2020.
Il primo istituto a dare interpretazione della norma è stata l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 03/04/2020, secondo la formula delle domande e risposte.
Una prima risposta interessante consiste nell’aver specificato la modalità per rapportare l’attività lavorativa svolta nella propria sede: l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il rapporto va fatto tra le ore lavorate presso la sede e le ore lavorabili dell’intero mese. Tale risultato sarà il coefficiente per calcolare l’importo effettivo che spetterà al lavoratore.
La somma di €100 va riconosciuta in egual modo ai dipendenti a tempo pieno ed ai dipendenti a tempo parziale. Eventuali ferie o malattie non interessano in alcun modo la formula, non andranno pertanto indicate né al numeratore né al denominatore.
La somma di €100 NON andrà riconosciuta ai lavoratori interessati dal telelavoro o dallo smart working. E’ una forma premiale quindi che gratifica i lavoratori che nonostante l’emergenza epidemiologica hanno continuato a prestare normalmente la loro attività presso le sedi aziendali solite, quindi le ore di lavoro prestate in modalità di telelavoro andranno considerate ore non lavorate.
Per il datore di lavoro tale somma non rappresenta un costo poichè la somma sarà compensata in modalità orizzontale direttamente sul Mod. F24 indicando a credito il codice tributo 1699, così come definito dalla risoluzione AdE 17/E del 31 marzo 2020.
Andando più nello specifico nell’operatività del nostro Studio, comunichiamo che ad oggi non sono disponibili aggiornamenti del software che possano permettere la gestione automatica di tale adempimento ma nel frattempo, ricordando che ci sono anche i mesi successivi per poterlo liquidare e per avere nel frattempo ulteriori interpretazioni e/o modifiche della norma, chiediamo ai nostri Clienti di indicarci la percentuale di spettanza di tale premio, con la formula che ha indicato l’Agenzia delle Entrate:
ore lavorate presso la sede nel mese di Marzo / ore lavorabili contrattuali del mese di Marzo 2020
Pertanto preghiamo i nostri Clienti di inviarci la su indicata percentuale ESCLUSIVAMENTE via email con il seguente oggetto:
Nome azienda – percentuali bonus ex art. 63 DL 18/2020
ed allegando, una volta compilato, il file excel che abbiamo già predisposto per voi ed alleghiamo in questo articolo.
Allegato:
file operativo per calcolo bonus ex art. 63 DL 18-2020