Obbligo di pagamento stipendio in modalità tracciata

Informativa 01/2018

Area Amministrazione del Personale

 

Con la presente  iniziamo ad informare i nostri Clienti sulle novità introdotte dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ovvero la Legge di Stabilità 2018.

 

La legge indicata, nei commi dal 910 al 914, regolamenta ed istituisce l’obbligo di pagamenti “tracciabili” di stipendi e/o compensi.

 

A far data dal 1° luglio 2018  i datori di lavoro e/o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione ed ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a          ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro ed i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro, ai fini del presente obbligo, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La firma apposta sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Tale obbligo non si applica ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni nè a quelli comunque rientranti nell’ambito dei  servizi familiari e domestici.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

 

Il nostro Studio resta, come sempre, a disposizione per qualsiasi informazione o ulteriori chiarimenti.

 

Distinti Saluti