Obblighi del committente per la dovuta verifica della patente a crediti quando affida i lavori

L’articolo 90, comma 9,lettera b-bis, del D.Lgs. 81/2008 pone a carico del committente o del responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, la verifica del possesso della patente o del documento equivalente da parte di quest’ultimi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione Soa.

L’omessa verifica comporta la pena della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

 

Rispetto al regime sanzionatorio, l’Ispettorato, con nota 9326/2024, ha operato alcune importanti precisazioni.

La prima di carattere temporale. La sanzione è, infatti, applicabile al committente unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024 in quanto l’obbligo della patente è entrato in vigore da tale data e il citato articolo 90 contestualizza le verifiche del committente/responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori.

Invece le imprese o i lavoratori autonomi presenti in cantiere, essendo comunque obbligati al possesso del titolo abilitativo, andranno incontro alla sanzione stabilita dall’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008 (10 % del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro), nel caso in cui siano trovati a operare privi di patente o documento equivalente.

Altra precisazione riguarda la quantificazione della sanzione che colpisce il committente o il responsabile dei lavori.

Infatti, dal tenore letterale della norma, risulta che l’importo non è proporzionale al numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere rispetto alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo abilitante, ma resta unica.

La sanzione amministrativa è soggetta alla procedura di diffida, secondo cui il trasgressore può estinguere l’illecito amministrativo ed essere ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

 

Due le situazioni in cui il committente o il responsabile dei lavori incorrono nella sanzione.

La prima, per l’omessa verifica e affidamento dei lavori a un soggetto privo del titolo abilitativo, la seconda per l’affidamento dei lavori a un soggetto in possesso di patente ma che, alla data dell’affidamento, ha un punteggio inferiore ai 15 crediti necessari per poter operare in cantiere.

Nessuna sanzione, invece, nell’ipotesi in cui, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti, che scendono al di sotto dei 15. Il discrimine, anche in questo caso, è il momento dell’affidamento dei lavori sul quale il personale ispettivo deve svolgere ogni opportuno approfondimento, senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.