A seguito della pubblicazione della Risoluzione 18/E del 09/04/2020 l’Agenzia delle Entrate ha modificato la sua prima interpretazione sul calcolo del premio ex art. 63 DL n. 18/2020, che spetta a chi nel mese di marzo 2020 ha prestato presso l’azienda la sua attività lavorativa.
A differenza delle prime indicazioni date attraverso la Circolare Ade n.8 del 03/04/2020, l’Agenzia modifica il conteggio del premio a fronte di qualsiasi assenza, sia per tele lavoro che per ferie, malattia, permessi retribuiti e non retribuiti, congedi, ecc.
Mentre precedentemente ferie e malattia erano del tutto indifferenti al calcolo……
Pertanto nel file excel che ci invierete dovrete tener conto quindi di ogni tipo di assenza.
Un cordiale saluto