Novità su ammortizzatori sociali per emergenza Covid-19

Intervento del DL 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, relativamente a   Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, FIS e FSBA.

 

A seguito della pubblicazione del Decreto Rilancio (di seguito solo Decreto) il Governo è intervenuto con l’art. 68 nuovamente sulla regolamentazione e sulla durata degli ammortizzatori CIG, FIS e FSBA con causale Covid-19.

Come ampiamente anticipato nei giorni precedenti dai mezzi di stampa il periodo di ammortizzatore da poter utilizzare per rispondere all’emergenza COVID19 è stato effettivamente ampliato di altre 5 settimane, ma a condizione che si siano fruite per intero le originarie nove settimane.

Il periodo in cui usufruire di queste ulteriori 5 settimane rimane nel limite del 31 agosto 2020.

Altre 4 settimane sono concesse nel periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020 ma subordinatamente a risorse finanziarie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) da destinarsi con appositi decreti del MLPS entro il 31/08/2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento,  spettacolo dal vivo  e  sale  cinematografiche,  è possibile  usufruire  delle predette  quattro  settimane  anche  per  periodi  precedenti  al  1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente  fruito  il periodo precedentemente  concesso  fino  alla  durata   massima   di quattordici settimane.

Una volta che saranno certi i numeri e le destinazioni di questi specifici decreti ve ne daremo conto.

Purtroppo il Decreto NON ha modificato in alcun modo l’obbligo in capo al datore di lavoro di procedere con l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in modalità telematica con i sindacati maggiormente rappresentativi entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva….al contrario di quanto si sperava potesse accadere in un’ottica di semplificazione e di alleggerimento burocratico.

Anche i termini per la presentazione della domanda sono stati ridotti, dagli originari quattro mesi successivi all’inizio della sospensione e/o riduzione orario  ad un mese solamente.

L’ammortizzatore sociale potrà interessare i lavoratori in forza al 25 marzo indipendente dall’anzianità di servizio.

 

Alla luce delle novità indicate chiunque abbia bisogno di effettuare una proroga della domanda già effettuata o si trovi nella necessità di valutare una prima sospensione e/o riduzione del lavoro per Covid-19 e quindi di effettuare una nuova e distinta domanda, ci contatti in modo da predisporre al più presto le apposite informative, attendere i tre giorni e procedere con le specifiche domande telematiche all’Inps o all’ente bilaterale dell’artigianato.

 

 

 

Intervento del DL 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, relativamente a  Cassa Integrazione in Deroga.

 

Con il medesimo Decreto  il Governo è intervenuto con  gli artt. 70 e 71 ed ha modificato notevolmente le procedure relative all’ammortizzatore indicato in oggetto.

Anche in questo caso le anticipazioni dei mezzi di stampa di un prolungamento di altre 5 settimane dell’ammortizzatore è stata confermata, ma anche in questo caso solo per i datori di lavoro che hanno usufruito in maniera totale delle prime nove settimane.

La novità vera consiste nel fatto che la domanda relativa alle “nuove” cinque settimane dovrà essere presentata in via telematica all’Inps e non più alle singole Regioni. In tal modo il legislatore spera di ridurre le tempistiche dovute al fatto che ogni Regione ha adottato in maniera autonoma il proprio sistema informatico, ha previsto le proprie procedure sindacali e gestito in autonomia anche le  tempistiche nel passaggio di informazioni all’Inps differenti una dall’altra.

Il periodo in cui usufruire di queste ulteriori settimane è fissato con il limite al 31 agosto 2020.

Anche per questo ammortizzatore sono poi previste altre 4 settimane   concesse nel periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020 ma subordinatamente a risorse finanziarie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) da destinarsi con appositi decreti del MLPS entro il 31/08/2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento,  spettacolo dal vivo  e  sale  cinematografiche,  è possibile  usufruire  delle predette  quattro  settimane  anche  per  periodi  precedenti  al  1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente  fruito  il periodo precedentemente  concesso  fino  alla  durata   massima   di quattordici settimane.

Il Decreto ha previsto che la domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa alla sede Inps territorialmente competente, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, pertanto prima del 18 giugno 2020 non si potranno presentare domande all’Inps. Questo per dar modo all’ente di implementare il suo sistema informatico per la nuova procedura.

Essendo l’Inps l’unico referente della nuova ed aggiuntiva domanda di Cig in Deroga, l’onere posto dalla Regione Lazio (e anche da molte altre Regioni)  di inviare ai sindacati la specifica informativa sembrerebbe essere decaduto e tale adempimento  non più obbligatorio per poter presentare la domanda.

Avendo un mese di tempo prima di avere la possibilità di presentare le domande spero di avere informazioni più esaustive con le prossime interpretazioni dell’Inps.

Novità anche per le imprese plurilocalizzate in più Regioni. Per quest’ultime aziende  sembrerebbe che il nuovo Decreto abbia introdotto l’onere dell’anticipo da parte del datore di lavoro dell’indennità di Cig in Deroga e successivamente il conguaglio della stessa su Modello F24. Anche in questo caso si attendono ulteriori chiarimenti per valutare la definizione e l’impatto di tale novità.

 

Si invitano i nostri Gentili Clienti a darci notizia di ogni vostra esigenza, sia che si tratti di proroga di una domanda già fatta che una nuova domanda in modo da predisporre il tutto in tempo ed essere pronti non appena il sito Inps sarà attivo per effettuare le domande.

 

Un cordiale saluto