Modifica misura della sanzione per conversione contratto a tempo determinato
Il nuovo Decreto Legge n. 131 del 16/09/2024 (denominato Salva Infrazioni) ha ulteriormente inasprito la sanzione già stabilita dall’art. 28 D.Lgs. 81/2015.
La norma prevedeva originariamente che “..nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ……….”.
Con il nuovo DL il legislatore ha aggiunto una possibilità concessa ai giudici di inasprire ulteriormente tale sanzione, con la frase: Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.
Pertanto qualora in sede di giudizio un lavoratore possa dimostrare, oltre alle ragioni che hanno portato alla trasformazione del contratto, anche un ulteriore danno, tale danno verrà considerato dal giudice nel momento in cui dovrà considerare la sanzione nella sua misura.