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Licenziabile il dipendente in quarantena dopo le ferie all’estero

Riportiamo una notizia apparsa sui quotidiani nazionali, che riteniamo molto attuale, dato il persistere della pandemia e delle situazioni collegate ad essa.

Una dipendente  durante l’emergenza Covid va in ferie all’estero e al rientro si assenta di sua iniziativa dal lavoro per rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria. Il Tribunale di Trento afferma che il licenziamento intimato per giusta causa è legittimo poichè è stato leso il principio di buona fede e correttezza; tale sua assenza non è, infatti, giustificata da un motivo valido, e anzi tale condotta integra una grave violazione dei doveri inerenti il rapporto di lavoro, che rompe in maniera irreversibile il vincolo fiduciario con il datore.

La vicenda riguarda una lavoratrice che, dopo un periodo di ferie concesse dal datore di lavoro trascorso all’estero (in Albania), e dopo un ulteriore periodo di congedi fruiti per motivazioni varie, non rientrava in servizio. L’assenza veniva motivata con la necessità di rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria, imposta a tutte le persone che tornavano da un paese straniero.
L’azienda contestava alla dipendente la scelta di essersi recata in Albania nonostante fosse a conoscenza dei divieti e delle restrizioni esistenti in merito alla circolazione delle persone e, soprattutto, nonostante fosse a conoscenza del fatto che a seguito del rientro da tale Paese avrebbe dovuto rispettare un periodo di quarantena fiduciaria; periodo che avrebbe inevitabilmente impedito la ripresa, per almeno 14 giorni, della prestazione lavorativa.
Sulla base di questi argomenti veniva intimato il licenziamento per giusta causa, che il Tribunale di Trento ha ritenuto valido partendo da una considerazione: al momento della partenza per l’Albania, la dipendente era consapevole (o comunque doveva essere consapevole) che al suo rientro non avrebbe potuto riprendere immediatamente servizio, essere allora vigente l’obbligo di restare in quarantena fiduciaria per chi rientrava dall’estero.
Con la condotta negligente, prosegue il Tribunale, la dipendente si era messa – in maniera cosciente – in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla fine delle ferie, con la conseguenza che la sua assenza risultava priva di giustificazione. Tale interpretazione, aggiunge l’ordinanza, non può considerarsi limitativa del diritto di fruire liberamente del periodo di ferie previsto dalla legge, considerato che le esigenze di sanità pubblica hanno imposto a tutta la popolazione sacrifici ben più gravi, come la limitazione temporanea della libertà di movimento personale e del godimento di alcuni diritti civili.

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