Dal 1° gennaio 2025 i distacchi di personale diventano imponibili ai fini IVA
La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) attraverso l’articolo 16-ter ha abrogato la disposizione che escludeva dall’applicazione dell’IVA i trasferimenti temporanei di personale tra aziende. A partire dal 1° gennaio 2025, quindi, i contratti relativi al prestito e al distacco di lavoratori saranno assoggettati all’IVA.
Tale modifica si allinea alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso San Domenico Vetraria (causa C-94/19 dell’11 marzo 2020).
La Corte ha stabilito che il distacco di personale debba sempre configurarsi come una prestazione di servizi soggetta a IVA, indipendentemente dall’entità del rimborso. La normativa italiana previgente si discostava da tale principio, prevedendo che, ai fini IVA, non fossero rilevanti i rimborsi legati ai distacchi di personale limitati al puro costo sostenuto dal datore di lavoro.
Secondo l’ordinamento italiano, il distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, mette temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per lo svolgimento di specifiche attività.
Tuttavia, il datore di lavoro distaccante continua a essere responsabile del trattamento economico e normativo del personale distaccato.
Dal punto di vista tributario, la Legge Finanziaria 1988 aveva sancito che i rimborsi di costo per il distacco di personale non fossero rilevanti ai fini IVA.
La Corte di Giustizia UE ha invece stabilito che l’articolo 2, punto 1, della Sesta Direttiva IVA si oppone a legislazioni nazionali che escludano l’applicazione dell’IVA ai distacchi di personale, anche qualora sia versato unicamente il rimborso del costo. Secondo i giudici comunitari, tali distacchi costituiscono sempre prestazioni di servizi, a condizione che il versamento del rimborso e il distacco stesso siano reciprocamente collegati.
Con la legge di conversione del Decreto “Salva Infrazioni”, l’Italia ha pertanto adeguato la propria normativa alle disposizioni europee.
Di conseguenza, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, le somme corrisposte dalla distaccataria per le prestazioni del personale dell’impresa distaccante saranno soggette a IVA.
Viceversa, per gli accordi conclusi entro il 31 dicembre 2024, continuerà ad applicarsi la precedente disciplina, che considera tali somme irrilevanti ai fini IVA.
Per chi fosse interessato ad approfondire la tematica, alleghiamo interpello 38/2025 dell’Agenzia delle Entrate che ribadisce, in sintesi, l’obbligo di assoggettare a Iva ogni tipologia di distacco, anche infra gruppo.
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