Pubblichiamo una sintesi di un articolo pubblicato su stampa specializzata per portare a conoscenza dei nostri Clienti le modifiche apportate dal mese di Ottobre al Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), soprattutto per quanto riguarda l’inasprimento delle sanzioni e le nuove regole per la sospensione attività.
Nel corso delle ultime settimane l’attenzione delle istituzioni e dei media si è fortemente concentrata sul delicato tema della salute e della sicurezza sul lavoro; infatti, la catena d’infortuni mortali, che si è intensificata soprattutto nel mese di settembre, ha messo in luce diverse criticità di fondo dell’attuale modello di prevenzione e ispettivo del cd. “Testo unico” della sicurezza n. 81/2008.
Per tale motivo il Governo ha deciso d’intervenire questa volta in modo più energico, operando un nuovo giro di vite con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (G.U. 21 ottobre 2021, n. 252); infatti, come sottolineato nel comunicato dello scorso 15 ottobre, con il nuovo decreto su fisco e lavoro s’intende “… intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero…” agendo sostanzialmente attraverso due leve.
La prima consiste nell’incentivare l’attività di vigilanza in materia, conferendo “nuova luce” all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in termini di competenze ispettive.
L’altra leva, non meno importante, è la rimodulazione dell’istituto della sospensione dell’attività d’impresa, di cui all’art.14 del D. Lgs. n. 81/2008, in caso d’impiego di manodopera irregolare o di gravi violazioni alla disciplina antinfortunistica.
Gli ispettori dell’INL avranno una competenza generale, quindi non più circoscritta all’edilizia e alcune altre attività. A tutto ciò si affianca anche un potenziamento degli organici: è previsto, infatti, un ampliamento del personale dell’INL (1.024 nuove assunzioni); inoltre, aumenta anche l’organico dei Carabinieri che supportano l’attività di vigilanza dell’INL, che passa così da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
Altra misura di forte impatto è il giro di vite operato sulla sospensione dell’attività d’impresa prevista dall’art.14 del D. Lgs. n. 81/2008.
Va rilevato che, in primo luogo, è stata abbassata dal 20% al 10% la soglia di lavoratori irregolari, ossia senza preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro, per la quale l’attività oggetto di controllo deve essere sospesa con provvedimento dell’INL.
Va precisato che, comunque, rimane fermo che la sospensione non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Altra novità rilevante è l’eliminazione della discrezionalità rispetto all’adozione del provvedimento d’interdizione: nel nuovo testo si prevede, infatti, espressamente che l’Ispettorato adotta un provvedimento di sospensione, mentre nella versione previgente dell’art.13 del D. Lgs. n. 81/2008, era indicato che gli organi competenti “possono” adottare un provvedimento di sospensione.
Rimane fermo che la sospensione è disposta anche in caso di gravi violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, individuate nel riformato allegato I del D. Lgs. n. 81/2008 (si veda la tabella allegata in formato PDF); il provvedimento è adottato oltre che dall’INL anche dalle ASL e in materia di prevenzione incendi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti.
Nella nuova versione di tale allegato è stata aggiunta come violazione che può portare alla sospensione dell’attività l’omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – e ciò rende quindi ancora più importante il ruolo del dirigente e del preposto.
Viene eliminato, però, il requisito della reiterazione delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; infatti, l’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, nella previgente formulazione prevedeva non solo che la violazione commessa doveva essere, appunto, grave ma che ci fosse anche la reiterazione che si realizzava quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza, ottemperata dal contravventore, o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commetteva più violazioni della stessa indole.
Ma con la modifica apportata all’art.14 dal nuovo decreto anche nell’immediatezza della prima grave violazione e senza reiterazione, l’INL e gli altri organi di vigilanza adotteranno il provvedimento di sospensione dell’attività o della parte di questa che ha manifestato le gravi criticità in materia antinfortunistica.
Per quanto riguarda, invece, la revoca del provvedimento di sospensione restano ferme le condizioni fondamentali, ossia in caso di lavoro “nero” la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ma anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Invece, nell’ipotesi di gravi violazioni alla disciplina antinfortunistica presupposto per la revoca è l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, oltre che la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’allegato I del D. Lgs. n. 81/2008.
Ma per la revoca del provvedimento è previsto anche che il trasgressore paghi una somma aggiuntiva, così del resto come già era previsto dall’art. 14 del citato decreto; pertanto, nelle ipotesi di lavoro irregolare, è necessario il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; in precedenza era pari a euro 2.000 a prescindere dal numero dei lavoratori.
Invece, nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva che il trasgressore è tenuto a pagare varia a seconda delle violazioni accertate secondo quanto indicato in un apposito decreto ministeriale e, nelle more, nel già citato allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito previste in tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato; si osservi che in precedenza era pari a euro 3.200, a prescindere dal tipo di violazione accertata.
Le somme aggiuntive sono, però, raddoppiate nei casi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione; insomma, si tratta di una previsione a forte impatto, anche perché la recidiva sembra non circoscritta a una delle due ipotesi.
È importante anche precisare che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.