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Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale

Segnaliamo un articolo interessante ed attuale  relativo al “potere indagatorio” del datore di lavoro sulla esistenza o meno di una vaccinazione relativamente ai propri dipendenti.

Sul sito del Garante della Privacy sono state pubblicate  delle FAQ (che alleghiamo in calce), in cui il Garante prende posizione sulla possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti conferma dell’avvenuta vaccinazione ovvero al medico competente i nominativi dei lavoratori vaccinati, nonché sulla possibilità di richiedere la vaccinazione anti Covid-19 come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento di determinate mansioni.

La considerazione di fondo da cui parte il Garante per rispondere a tali quesiti è che solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori e, tra questi, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica.

Sulla base di tale considerazione il Garante afferma che il datore di lavoro non può chiedere (direttamente) ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia dei documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione. E ciò nemmeno con il consenso del lavoratore, considerato che il consenso non può costituire una valida condizione di liceità del trattamento in ragione dello squilibrio tra le parti nel rapporto di lavoro. Per le stesse ragioni il datore di lavoro, aggiunge il Garante, non può neppure chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Ma questo non significa che l’avvenuta vaccinazione o meno debba considerarsi priva di rilievo per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ciò che è precluso al datore di lavoro (il trattamento del dato relativo alla vaccinazione), ben può essere effettuato dal medico competente. Quest’ultimo infatti, «nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica». In altre parole il medico competente può chiedere al lavoratore di documentare l’avvenuta vaccinazione, al fine di valutarne l’idoneità o l’inidoneità (anche parziale o temporanea) alla mansione.

Al datore di lavoro il medico competente poi comunicherà l’esito di tale valutazione, e quindi il solo giudizio di idoneità/inidoneità, con le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportate. Il datore si dovrà limitare ad attuare le misure indicate dal medico competente.

 

Si allegano le FAQ in PDF

FAQ – Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo

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