Informativa n. 2/2018
Area Amministrazione del Personale
La Legge di Stabilità 2018, nell’ottica di implementare il paniere di beni e servizi atti ad incrementare la consapevolezza e l’utilizzo di strumenti di Welfare Aziendali, afferma che, a partire dal 01 gennaio 2018 le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, non concorrono a formare reddito.
Pertanto il datore di lavoro ha tre modalità per riconoscere il flexible benefit:
- erogazione di somme finalizzate all’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico;
- rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico, in questo caso si ritiene necessario che il lavoratore documenti la spesa sostenuta;
- acquisto diretto del datore di lavoro degli abbonamenti al trasporto pubblico.
Le somme di cui sopra potranno essere riconosciute volontariamente o sulla base di un contratto accordo o regolamento aziendale.
In pratica il Legislatore lascia libertà al datore di lavoro di scegliere lo strumento di attivazione dell’erogazione del benefit riconoscendo “pari dignità” a qualsiasi scelta.
Il nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione o ulteriori chiarimenti.
Distinti Saluti