Versamenti
L’art 61 DL ha ampliato la platea, stabilita originariamente dall’art. 8 DL 9/2020 (il decreto riferito alla c.d. “prima zona rossa”), delle aziende che possono prorogare il versamento dei pagamenti per contribuzione previdenziale e ritenute fiscali, normalmente compresi nel Mod. F24 generato dal nostro Studio, originariamente fissato il 16/03/2020.
Alleghiamo la risoluzione n. 12 dell’Agenzia delle Entrate che ha individuato tali aziende suddividendole per codice Ateco.
Tali aziende godranno della sospensione fino al 30/04/2020 potendo versare gli importi entro il 31/05/2020 in unica soluzione o rateizzando il debito in 5 rate sempre a partire dal mese di maggio.
L’art. 62 DL, comma 2, ha invece introdotto una proroga dei versamenti con scadenza nel periodo 08/03/2020 – 31/03/2020, oltre che per l’Iva, per le aziende non rientranti nel suddetto elenco ma con fatturato conseguito nell’anno 2019 inferiore a 2 milioni di euro. Queste aziende potranno pagare le somme sospese entro il 31/05/2020 con unica soluzione o con dilazione in 5 rate.
Anche in questo la confusione la fa da padrone visto che la circolare Inps 37/2020 (facendo riferimento al DL 9/2020 per la c.d. “prima zona rossa”) ha comunque previsto che i contributi trattenuti in busta paga a dipendenti e collaboratori vadano comunque versati entro i termini legali di versamento.
Essendo stati elaborati i cedolini di Febbraio con le normali e dovute trattenute, stante il dettato dell’ente e la mancanza di altri provvedimenti a riguardo, il nostro consiglio a titolo precauzionale per evitare possibile richieste e sanzioni da parte dell’Inps, dato che domani è slittata la scadenza originariamente stabilita per il 16 marzo, è di versare almeno la parte dei contributi a carico dei dipendenti ed a loro trattenuti.
Per coloro che volessero conoscere l’importo suddetto preghiamo di inviarci mail con esplicita richiesta in modo che il nostro Studio effettui i dovuti calcoli e vi rimandi l’importo da versare all’Inps.
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