Per quanto di nostra competenza vogliamo rappresentare ai nostri Clienti che il D.L. “Liquidità” n.23 del 8/4/2020, ha inserito tra le varie condizioni per poter accedere ai finanziamenti coperti da garanzia delle SACE, alla lettera l) del comma 2, articolo 1, la seguente:
- l’assunzione dell’impegno da parte dell’azienda di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Ad oggi non ci sono interpretazioni circa l’entità effettiva sulla norma (riguarda i soli licenziamenti collettivi o anche i licenziamenti individuali? in che limite dei licenziamenti “spostano” i livelli occupazionali?) pertanto volevo semplicemente far presente a tutti dell’esistenza di questa norma generale per la quale oggi non conosciamo il suo effettivo impatto futuro.
Cordiali saluti