Conguaglio fiscale di fine anno 2020

Informativa 02/2021 del 09/01/2021

Area amministrazione del Personale

Oggetto: Conguaglio fiscale di fine anno 2020

Si premette che le paghe di dicembre 2020 devono essere corrisposte ai lavoratori entro il 12 gennaio 2021, affinchè la tassazione applicata ricada nel 2020.
Cioè vale anche per i compensi a collaboratori e amministratori, per questi ultimi in particolare è condizione necessaria perché il costo del compenso sia deducibile nel 2020.

Il conguaglio di fine anno calcola l’imposta sulla base degli scaglioni vigenti
Si riportano gli scaglioni di reddito annuo e la corrispondente percentuale di ritenute:
– fino ad € 15.000                       Aliquota 23%
– da € 15.001 ad € 28.000,00  Aliquota 27%
– da € 28.001 ad € 55.000        Aliquota 38%
– da € 55.001 ad € 75.000,00  Aliquota  41%
– oltre € 75.000                           Aliquota  43%

Mese per mese l’imposta viene calcolata applicando l’aliquota sulla base dello scaglione mensile, pari allo scaglione annuale diviso 12 (Quindi fino a 1250 euro il 23%, sulla eccedenza il 27% ecc.).
Sono applicate poi le detrazioni di imposta generali, che sono variabili e decrescenti in relazione al reddito, e le detrazioni per familiari a carico (anch’esse diminuiscono in relazione all’aumentare del reddito).
La presenza di aumenti retributivi una tantum, per premi o straordinari, ha un effetto sul conguaglio fiscale di fine anno se l’ammontare di tali premi fa ricadere una parte di reddito non preventivabile al di sopra dello scaglione utilizzato mensilmente sulla base della paga “normale” (per cui va al 27% tutto ciò che è compreso tra i 15 e i 28mila, al 38% sopra i 28mila ecc.)
Anche le detrazioni sull’imposta decrescono e vengono ricalcolate sulla base del reddito effettivo annuo.

I TRE “BONUS”

Nel 2020 ai fini della tassazione la normativa ha previsto tre tipologie di “Bonus:
a) il bonus DL 66/2014 (il cd Bonus Renzi di 80 euro), valevole per 181 giorni (da 1/1 a 30/6/2020) pari a 476,05 euro (80x 12 /365 x 181) in presenza di redditi fino a 24600 annui, con riduzione graduale per redditi compresi tra 24601 e fino a 26600 e con azzeramento per redditi oltre 26600.
b) il “nuovo” bonus” 100 euro (trattamento integrativo DL 3/2020) valevole per 184 giorni per il periodo da 1/7/2020 a 31/12/2020, per un totale di 600 euro, per redditi fino a 28000 euro annui.
c) la ulteriore detrazione DL 3/2020 decrescente (da 100 euro mensili a zero) per redditi da 28001 a 40000 annui, sempre per il periodo dal 1/7/2020 al 31/12/2020
Nel corso dell’anno, mese per mese, i bonus vengono calcolati sulla base del reddito presunto annuo, dato dal reddito fino al mese corrente, e dalla previsione del reddito dei mesi successivi sulla base della paga contrattuale.
Nel conguaglio del mese di dicembre 2020 vengono quindi definitivamente consolidati e calcolati gli importi del bonus per cui:
a) vecchio bonus 80 euro (476 per 6 mesi da gennaio a giugno) viene ridotto o azzerato se il reddito finale annuo è superiore a 24600. Se è stato erogato nel corso dei primi 6 mesi, l’importo eccedente viene trattenuto in una unica soluzione;
b) il nuovo bonus di 100 euro (600 per 6 mesi da luglio a dicembre) viene ridotto o azzerato se il reddito finale annuo è superiore a 28000; se è stato erogato nel corso dei secondi 6 mesi, l’importo eccedente viene trattenuto salvo quanto indicato al punto c);
c) se il reddito annuo è superiore a 28000 ma inferiore a 40000, non sono dovuti i 600 euro ma è dovuta l’ulteriore detrazione decrescente (importo compreso tra i 99 e zero aumentando il reddito tra 28001 e 40000, con azzeramento dopo i 40000.
Quindi può verificarsi che ci sia una trattenuta del bonus b) e una erogazione del bonus c), ma anche a contrario se durante i mesi da luglio 2020 a novembre 2020 la previsione del reddito era superiore a 28000 ma si consolida sotto questa cifra, si trattiene il bonus c) ma si eroga il b) più alto.
Nel cedolino sono esposte le voci esplicative dei bonus (DL 3/2020 / DL 66/2014), la ulteriore detrazione viene esposta mensilmente nel piede del cedolino (U.D.)
Per il 2021 la manovra di bilancio in corso di approvazione ha confermato il bonus DL 3/2020 di 100 euro mese (1200 annui) fino a 28000 euro di reddito e la ulteriore detrazione decrescente fino a 40000.

LA RATEIZZAZIONE DEL BONUS E DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DL 3/2020
In ogni caso, in presenza di una trattenuta per bonus non dovuto DL 3/2020 superiore a 60 euro, la trattenuta viene effettuata in 8 rate.
La trattenuta del “vecchio” bonus DL 66/2014 deve essere fatta in una unica soluzione:

IL CONGUAGLIO DEI DOPPI RAPPORTI DI LAVORO O IL CONGUAGLIO CUMULATIVO PER PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO
In caso di più rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro o committente, sia successivi per riassunzione, sia in contemporanea (es. lavoro dipendente e compenso amministratore) il datore di lavoro deve obbligatoriamente somma i redditi ai fini del conguaglio cumulativo. Provvede in tal caso lo Studio direttamente.
In caso di assunzione nel corso dell’anno, il lavoratore può richiedere il conguaglio cumulativo del reddito precedente, al fine di evitare di dover presentare la dichiarazione dei redditi. In tal caso deve presentare la CU rilasciata dal precedente datore di lavoro previa richiesta.

LA CIG A PAGAMENTO DIRETTO INPS – OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I lavoratori che hanno percepito CIG con pagamento diretto da parte dell’INPS, dovranno in ogni caso effettuare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) in quanto l’INPS non rilascia prima della scadenza di marzo la CU relativa agli importi corrisposti. Per i predetti lavoratori quindi il conguaglio fiscale non potrà che essere “parziale” e la tassazione esatta verrà calcolata esattamente solo in sede di dichiarazione dei redditi, in relazione a
1. Numero giorni detrazione anno (che dovrà essere 365 in presenza di un rapporto di lavoro per tutto il 2020, o pari ai giorni di calendario intercorrenti dalla data di inizio o fine rapporto di lavoro in caso di rapporto inferiore all’anno)
2. Numero giorni per bonus DL 66/2014 (il cd Bonus Renzi di 80 euro), che per il 2020 sono 181 (da 1/1 a 30/6/2020) pari a 476,05 euro (80x 12 /365 x 181) in presenza di redditi fino a 24600 annui, con riduzione per redditi fino a 26600 e con azzeramento per redditi oltre 2600
3. Numero giorni per “nuovo” bonus” 100 euro (trattamento integrativo DL 3/2020) pari a 184 per il periodo da 1/7/2020 a 31/12/2020), per un totale di 600 euro, per redditi fino a 28000 euro annui, e per la ulteriore detrazione DL 3/2020 decrescente (da 100 euro mensili a zero) per redditi da 28001 a 40000 annui

LA CLAUSOLA INCAPIENTI BONUS PER CIG
Sempre in relazione a chi ha percepito cassa integrazione con pagamento diretto INPS, c’è una norma che prevede che chi ha perso i bonus sopradetti per incapienza a causa della riduzione del reddito sotto la soglia minima per averne diritto (circa 8000 euro annui) ha diritto ha “riottenere” il bonus, in presenza di una riduzione di stipendio pari all’importo che fa superare appunto la predetta soglia. Lo scrivente studio opererà sui casi che ha in evidenza.