L’Inps, attraverso la circolare n. 42 del 11/03/2021, illustra e rende operative le novità previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nella parte in cui dispone novità relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotto la prima volta in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali novità si applicano alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre).
Secondo la legge di Bilancio 2021 la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2021, a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Immutata rimane la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Lo stesso congedo spetta al padre lavoratori in caso “di morte perinatale” che coincide, in questo specifico caso sentito anche il Ministero del Lavoro, con il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi dieci giorni di vita del minore.
Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).