Cogliamo l’occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13/03/2021 del decreto legge n. 30, per far il punto sui congedi concessi a genitori lavoratori dipendenti.
Il D.L. n. 30 afferma all’art. 2:
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica
in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale peri quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma precedente è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce dei congedi oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non puo’ fruire dell’astensione di cui ai commi salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti chenon stiano fruendo di alcuna delle misure di cui sopra.
Pertanto qualora non fosse possibile usufruire di modalità lavorative remote (c.d. anche se maniera impropria smart working) , il lavoratore dipendente potrà usufruire (fino al 30/06/2021) in alternativa all’altro genitore di specifici congedi retribuiti al 50% ma solo se il figlio sia minore di quattordici anni.
Per i figli con età tra i quattordici anni ed i sedici anni il genitore lavoratore dipendente, sempre alternativamente, potrà ricorrere (fino al 30/06/2021) a periodi di assenza non retribuiti nè coperti da contribuzione previdenziale, ma essendo tutelato da licenziamento.