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Associazioni o società sportive dilettantistiche

Informativa n. 4/2018

Area Consulenza del Lavoro

 

Con la finanziaria 2018, il legislatore colma una lacuna che ha interessato in questi anni i lavoratori che intrattengono rapporti di lavoro con associazioni o società sportive dilettantistiche (comunque riconosciute dal CONI).

Questi soggetti infatti, pur godendo di un regime fiscale favorevole (con ovvi intenti finalizzati ad incentivare le attività sportive) non avevano un inquadramento giuslavorativo chiaro e delineato.

Con i commi 358 e 359 della L. 205/17 il legislatore interviene nella loro regolamentazione istituzionalizzando la figura del lavoratore sportivo di società non lucrative e configurando la fattispecie quale collaborazione coordinata e continuativa, pur continuando a considerare il reddito scaturito dall’attività come redditi diversi (quindi senza versamento di contributi Inps e Inail) di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir.

Il richiamo all’articolo 2 D.Lgs. 81/15 porta a ritenere tali, però, solo i “… rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”.

Questo significa, in perfetta sintonia con l’incipit della citata norma fiscale, che la disciplina in esame non è comunque applicabile a quelle attività dalle quali potrebbe derivare un reddito di lavoro subordinato o di esercizio di arti o professioni.

 

Sicuramente, invece, (e questa è notizia che dovrebbe “sminare” i numerosi contenziosi ancora in essere) potranno essere riconosciuti i compensi sportivi non solo a chi effettua le prestazioni nel quadro di un rapporto di solidarietà con le finalità dell’ente (ossia una prestazione a carattere associativo) ma anche per i soggetti che la effettuano in un quadro di rapporto sinallagmatico di lavoro.

 

La scelta operata dal legislatore ha però un rovescio della medaglia.

Infatti, il riferimento all’articolo 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/15 operato dal comma 358 per definire tali collaborazioni (“rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”) comporta l’obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi, ivi compresi gli atleti, di provvedere all’iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l’impiego e al rilascio del cedolino paga.

 

Questa almeno sembra essere l’interpretazione generalizzata nella dottrina che si è occupata del problema, mentre si è in attesa di interpretazioni da parte degli Enti interessati.

 

In questa prima fase   si invitano pertanto tutti i Clienti interessati a contattare il nostro Studio per chiarire le situazioni oggi esistenti e delineare assieme un percorso che eviti comportamenti sanzionabili.

 

Distinti Saluti

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