Ammortizzatori sociali Covid19 secondo il D.L. 137 del 28 ottobre 2020

Informativa  12/2020 del 2/11/2020

Area Amministrazione del Personale

 

A seguito della pubblicazione del D.L. del 28/10/2020  n. 137, il Governo per l’ennesima volta interviene sugli ammortizzatori sociali con causale Covid19 per rispondere a situazioni di difficoltà che sono reali ed a volte sono anche imposte, come da ultimo il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che ha limitato moltissime attività.

Nonostante i tanti clamori mediatici con cui il Governo ha comunicato la “proroga” di tali ammortizzatori, una volta studiato il testo sembrerebbe più corretto parlare di una riduzione del periodo che verrebbe concesso, spieghiamo meglio il nostro assunto.

Ricordiamo prima di tutto che l’ultimo intervento normativo risaliva al 14/08/2020 con il D.L. n. 104, convertito con modifiche con Legge 126 del 13/10/2020. In tale decreto il Governo aveva previsto 18 settimane da utilizzarsi nel periodo dal 13/07/2020 al 31/12/2020, avendo previsto che tali 18 settimane complessive fossero suddivise in due tranche da nove settimane ciascuna. La seconda tranche richiedeva anche il pagamento di un contributo aggiuntivo qualora il rapporto del fatturato del primo semestre 2020 e del primo semestre 2019 non rispettasse alcune percentuali di riduzione, ampiamente descritti nelle nostre precedenti informative.

Adesso con il nuovo decreto n. 137 vengono previste   6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza Covid19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.

Le 6 settimane di trattamenti sono però  riconosciute   ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, oppure ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che hanno subito chiusure o limitazioni delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19.

Dal testo letterale della norma sembrerebbe quindi che dal 16 novembre 2020 possano fare richiesta di ammortizzatore Covid19 solamente coloro che abbiamo già interamente richiesto tutte le 18 settimane precedentemente previste…..se un’azienda non avesse avuto necessità di ricorso agli ammortizzatori prima ma si trovasse in oggettive difficoltà adesso è chiaro come sia penalizzata poiché dal 16 novembre non potrebbe più richiedere nessun ammortizzatore speciale Covid19, con grave disagio economico-finanziario rispetto ad altre situazioni in cui, al contrario, si siano già richiesti interamente i sostegni in parola.

A parere del sottoscritto appare chiaro come non si tratti affatto di una “proroga degli ammortizzatori sociali” ma piuttosto una penalizzazione ad aziende che, magari anche a fatica, hanno cercato di tenere attiva l’azienda senza ricorrere ad alcun ammortizzatore.

Inoltre sempre il D.L. 137/2020 afferma che eventuali settimane di ammortizzatore concesse per domande effettuate in precedenza ma che interessano periodi successivi al 16 novembre 2020, andranno ad essere assorbite da tale periodo di 6 settimane…..anche in questo caso quindi, ai fortunati datori di lavoro che potranno fare domanda, non vi è di fatto  alcuna proroga.

Detto questo facciamo presente inoltre  che l’eventuale richiesta delle 6 settimane, per coloro che possono effettuarla, è soggetta ad un contributo previdenziali aggiuntivo (in misura del 9%, del 18% o sussistendo alcune condizioni azzeramento del contributo) che segue le stesse regole già previste.

 

A tutti i Clienti che avessero necessità di richiedere ammortizzatori sociali con causale Covid19 o anche richiedere semplicemente informazioni sollecitiamo di contattarci per analizzare caso per caso come meglio procedere.

 

 

Cordiali saluti