Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche , l’art. 18 del Decreto Legge 144 del 23 settembre 2022, ha previsto che:
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16.
Pertanto tali categorie di lavoratori dovranno, come già accaduto per il mese di luglio scorso, presentare al proprio datore di lavoro la dichiarazione prevista dalla normativa, che potete trovare allegata in fac-simile alla presente informativa.
La stessa dovrà essere inviata al nostro Studio per poter liquidare l’indennità una tantum in parola.
Cordiali saluti
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