La situazione economica critica delle famiglie, dovuta anche all’aumento del costo delle utenze domestiche, ha spinto il Governo a innalzare anche per il 2022 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti.
La previsione normativa contenuta nell’articolo 12 del decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022) prevede una deroga a quanto stabilito dall’articolo 51, comma 3, del Tuir innovativamente riconosce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche alle «somme erogate o rimborsate» ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Pertanto oltre ai “classici” fringe benefits utilizzati dalle aziende, per quest’anno saranno considerati esenti, fino alla soglia complessiva di €600 annue, anche i rimborsi dei pagamenti delle utenze domestiche.
Ricordiamo che i fringe benefit differiscono dal welfare aziendale poichè possono essere erogati anche in maniera unilaterale ad personam e non debbono prevedere un accordo sindacale.
Lo Studio rimane come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti