Lavoratori autonomi occasionali: attiva la nuova applicazione online

Operativa da ieri, sul portale Servizi Lavoro del ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), la nuova applicazione che consente ai committenti di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, prevista dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008. Dal 1° maggio stop definitivo alle comunicazioni via e-mail agli Ispettorati territoriali del lavoro.

L’articolo 14 stabilisce che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali «è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica». Per quanto riguarda le modalità operative con cui adempiere a tale obbligo, la stessa norma fa riferimento a quelle «di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81» che disciplina le comunicazioni dei lavoratori intermittenti.

Nelle more dell’integrazione degli applicativi informatici, l’Inl – con nota 29/2022 – aveva previsto, dalla data di operatività dell’obbligo, ossia dal 21 dicembre 2021, l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica appositamente istituito per ciascun Itl, nella quale dovevano essere riportati i dati necessari all’identificazione dei soggetti coinvolti, committente e prestatore, una sintetica descrizione dell’attività e del relativo compenso (se pattuito al momento dell’incarico), nonché il luogo, la data di inizio e la presunta durata della prestazione.

Nella nota 573/2022 del 28 marzo , diramata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in occasione del rilascio del nuovo applicativo online per le comunicazioni dei lavoratori autonomi occasionali, si precisa che, solo fino al 30 aprile, sarà comunque possibile continuare a effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail. A decorrere dal 1° maggio, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal ministero del Lavoro e non saranno più ritenute valide – e pertanto risulteranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati.

I datori di lavoro e i soggetti abilitati possono accedere al nuovo servizio sul sito istituzionale del ministero tramite Spid o Cie. Il modello “UNI_Lav_Auton_Occas”, ivi disponibile per la comunicazione, si compone di quattro sezioni con campi obbligatori. La prima e la seconda sezione prevedono l’inserimento dei dati relativi rispettivamente al committente (codice fiscale e denominazione) e al lavoratore autonomo (codice fiscale, cognome, nome, sesso, cittadinanza, data e luogo di nascita, documento d’identità e domicilio). La terza sezione, invece, contiene le informazioni relative al rapporto di lavoro e, in particolare, la data di inizio, la descrizione sintetica dell’attività, il compenso previsto (che può anche essere pari a zero se non ancora concordato tra le parti), il luogo della prestazione e l’indicazione del «termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio». Relativamente a tale ultimo dato è possibile scegliere tre distinte ipotesi di durata dell’opera/servizio: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

L’Ispettorato precisa altresì che, come già chiarito dalla nota 29/2022, qualora l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Nelle ipotesi in cui sia necessario procedere a una variazione o annullamento della comunicazione effettuata, nella quarta sezione del modello, relativa ai dati di invio, è previsto un apposito campo in cui riportare il codice della comunicazione precedente.

Si rammenta, infine, che, in caso di omessa comunicazione, il personale ispettivo applicherà la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza che sia possibile applicare la procedura di diffida prevista dall’articolo 13 del Dlgs 124/2004.