Assunzioni agevolate introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

Informativa  03/2021 del  10/01/2021

Area amministrazione del Personale

 

Oggetto: Assunzioni agevolate introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

 

Agevolazione assunzioni o trasformazioni Giovani Under 36.

La Legge di Bilancio, nei commi dal 10 al 15, modificando una norma già presente, agevola   le  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  o  le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento a soggetti che alla data della prima assunzione agevolata non abbiano compiuto 36 anni.

Pertanto tali soggetti non devono mai aver avuto in precedenza un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non solo con l’attuale datore di lavoro.

L’agevolazione consiste nell’esonero contributivo pari al 100% dei contributi Inps (anche se ormai risulta assodato che alcune speciali contribuzioni non godono mai di sgravi o esoneri) fino ad un massimo di € 6.000 all’anno e per 36 mesi.

Assunzioni effettuate presso unità produttive ubicate nelle  seguenti regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia, Calabria, Sardegna vedranno prolungarsi la durata dell’esonero fino a 48 mesi.

Fermi restando i principi generali di  fruizione  degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui stiamo parlando  spetta  ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei  mesi  precedenti l’assunzione, ne’ procedano, nei nove mesi successivi alla stessa,  a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a

licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991,  n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Tale agevolazione non si applica in caso di prosecuzione di rapporti di lavoro instaurati con la precedente normativa, Giovani Under 35.

Il beneficio contributivo previsto è concesso ai sensi della sezione  3.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro  temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pertanto l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Si resta pertanto in attesa di tale autorizzazione e delle relative circolari Inps che ne dettino nello specifico l’utilizzo.

 

Assunzione di Donne.

La Legge di Bilancio prevede per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate  nel  biennio 2021-2022,  in  via  sperimentale,  l’ampliamento dell’esonero  contributivo, già esistente, di   cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012,  n.  92.

Per il biennio 2021-2022 viene riconosciuto un esonero nella misura del 100 per cento (non più quindi del 50%) nel limite massimo  di importo pari a 6.000 euro annui.

Le  assunzioni  agevolate   devono  comportare  un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della  differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese  e  il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore  pattuite  e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro  dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della  base  occupazionale  è considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati verificatesi  in  società  controllate   o   collegate   ai   sensi dell’articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per interposta persona, allo stesso soggetto.

Anche in questo caso il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione  3.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro  temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pertanto l’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai  sensi  dell’articolo  108,  paragrafo  3,  del Trattato sul funzionamento  dell’Unione  europea,  all’autorizzazione della Commissione europea.

Si attende tale autorizzazione e le circolari interpretative Inps che regolamenteranno l’avvio pratico dell’agevolazione.