Informativa 03/2021 del 10/01/2021
Area amministrazione del Personale
Oggetto: Assunzioni agevolate introdotte dalla Legge di Bilancio 2021
Agevolazione assunzioni o trasformazioni Giovani Under 36.
La Legge di Bilancio, nei commi dal 10 al 15, modificando una norma già presente, agevola le nuove assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento a soggetti che alla data della prima assunzione agevolata non abbiano compiuto 36 anni.
Pertanto tali soggetti non devono mai aver avuto in precedenza un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non solo con l’attuale datore di lavoro.
L’agevolazione consiste nell’esonero contributivo pari al 100% dei contributi Inps (anche se ormai risulta assodato che alcune speciali contribuzioni non godono mai di sgravi o esoneri) fino ad un massimo di € 6.000 all’anno e per 36 mesi.
Assunzioni effettuate presso unità produttive ubicate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna vedranno prolungarsi la durata dell’esonero fino a 48 mesi.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui stiamo parlando spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, ne’ procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Tale agevolazione non si applica in caso di prosecuzione di rapporti di lavoro instaurati con la precedente normativa, Giovani Under 35.
Il beneficio contributivo previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pertanto l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Si resta pertanto in attesa di tale autorizzazione e delle relative circolari Inps che ne dettino nello specifico l’utilizzo.
Assunzione di Donne.
La Legge di Bilancio prevede per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’ampliamento dell’esonero contributivo, già esistente, di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per il biennio 2021-2022 viene riconosciuto un esonero nella misura del 100 per cento (non più quindi del 50%) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Le assunzioni agevolate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Anche in questo caso il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pertanto l’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Si attende tale autorizzazione e le circolari interpretative Inps che regolamenteranno l’avvio pratico dell’agevolazione.