NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

Ammortizzatori Sociali Covid19.

 

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 104/2020 c.d. Decreto Agosto (di seguito semplicemente decreto), è stato innovato con l’art. 1 dello stesso,  l’impianto normativo relativo agli ammortizzatori sociali per rispondere alla crisi sanitaria prima ed economica poi, susseguita al diffondersi del Covid19.

Il nuovo decreto introduce complessivamente 18 settimane di ammortizzatore sociale, fruibili dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Eventuali periodi richiesti ed autorizzati che oltrepassano la data del 12 luglio 2020 sono da intendersi assorbiti dai nuovi, pertanto dal 13 luglio non si aggiungono altre 18 settimane ma parte un nuovo conteggio che tiene conto anche di periodi precedentemente autorizzati.

Le prime 9 settimane non hanno alcuna novità rispetto alle precedenti settimane Covid19 finora normate, le successive 9 settimane invece richiedono, susistendo determinate condizioni, un pagamento di un contributo addizionale della seguente misura:

  • 18% della retribuzione non corrisposta al dipendente, perché sostituita dall’ammortizzatore, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al fatturato del primo semestre 2019;
  • 9% se tale se tale riduzione è inferiore al 20%;
  • Nessun contributo se la riduzione del fatturato primo semestre 2020 è superiore del 20% al fatturato del primo semestre 2019.

 

Tale contributo verrà richiesto dall’Inps a seguito della presente di un’autocertificazione del datore di lavoro da allegarsi alla domanda telematica.

Ad oggi non è dato di conoscere la forma di tale autocertificazione poiché mancano ancora le circolari attuative dell’Inps.

Si invitano pertanto i signori Clienti a comunicarci esclusivamente via mail qualora ci sia la necessità di ricorrere a tali ammortizzatori sociali e, qualora ci fosse la necessità di richiedere anche le “seconde” 9 settimane attivarsi fin d’ora per ricavare i dati relativi al fatturato dei due periodi, essendo un dato totalmente sconosciuto al nostro Studio.

 

Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

 

L’Art. 3 del decreto prevede che ….“ In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 del presente decreto (ovvero ammortizzatori sociali quali CIG ordinaria o in deroga o FIS)  e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 -quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27 e successive modificazioni, (si tratta dei medesimi ammortizzatori per Covid19), … è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.”

Al datore di lavoro che richiede tale esonero è applicato per il medesimo periodo di 4 mesi, il divieto di licenziamento, così come previsto dal nuovo art. 14 del decreto.

Alla data attuale, mancando istruzioni più dettagliate da parte dell’Inps non si può materialmente procedere con nessuna richiesta dell’agevolazione in parola ma allo stesso tempo, al contrario, permangono molti dubbi interpretativi della norma poiché fissando come condizione la non richiesta degli ammortizzatori sembrerebbe che chi chieda l’agevolazione in parola successivamente non possa, magari al mutamento delle condizioni produttive, richiedere nuovamente gli ammortizzatori.

Si attendono quindi delucidazioni ed interpretazioni da parte dell’Inps.

 

 

Esonero contributivo per assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato

 

L’art. 6 del decreto stabilisce che a chi dal 15 agosto fino al 31 dicembre 2020 assuma un soggetto  tempo indeterminato spetta un esonero contributivo totale dell’aliquota Inps a carico del datore di lavoro, fermo restando il pagamento dei contributi assicurativi Inail. Tale esonero durerà sei mesi e sarà soggetto al limite massimo annuo di € 8.060 riparametrato su base mensile.

Dall’agevolazione sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto nei sei mesi precedenti già un rapporto a tempo indeterminato  con la medesima impresa.

L’agevolazione è riconosciuta anche in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.

Essendoci fondi limitati sarà l’Inps a monitorare la spesa e qualora i fondi non siano più sufficienti per nuove richieste l’Inps non adotterà nuove concessioni.

 

 

Divieto di licenziamento

 

L’art. 14 del decreto, seppur con importanti modifiche, proroga il divieto di licenziamento introdotto fi nda marzo con il D.L. 18/2020.

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente usufruito degli ammortizzatori sociali Covid19, così come modificati dall’art.1 del decreto, o che non abbiano goduto dell’esonero contributivo di cui all’art. 3 restano precluse le possibilità di avviare licenziamenti economici, sia individuali che collettivi.

Il divieto di licenziamento pertanto segue la durata degli ammortizzatori richiesti oppure la durata dell’esonero quadrimestrale, solo finiti i quali si potrà essere liberi, ovviamente fermo restando le garanzie storiche nei confronti dei dipendenti tutti, di procedere con licenziamenti economici.

Il divieto non sussiste in caso di cessazione definitiva dell’impresa, in caso di fallimento.