Bonus da 100 euro a dicembre 2024 – prime indicazioni
A dicembre bonus di 100 euro per tutti i dipendenti, compreso quelli del settore domestico, indipendentemente dalla tipologia di contratto, a termine o indeterminato, e ai part time importo intero, anche se hanno un orario ridotto. Per i dipendenti cessati o assunti nel corso dell’anno 2024 l’importo sarà riproporzionato. Sono esclusi i lavoratori assimilati ai dipendenti come ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la circolare 19/2024, pubblicata il 10 ottobre, in cui fa il punto sulle modalità di applicazione del beneficio fiscale.
La circolare dedica ampio spazio alla composizione del nucleo familiare che legittima la fruizione del beneficio. Sicuramente ne possono beneficiare i dipendenti con un tradizionale nucleo familiare con coniuge e almeno un figlio entrambi fiscalmente a carico. Il dipendente può far parte anche di un nucleo familiare monogenitoriale, ossia nei casi in cui:
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In queste situazioni, che si connotano per la presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza del bonus. Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori conviventi, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e l’importo è riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente avuto nell’anno d’imposta 2024. In particolare, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Come detto, invece, nessuna riduzione nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stabilito per un numero di ore inferiore rispetto a quello per il tempo pieno.
Il reddito complessivo deve essere inferiore a 28.000 euro calcolato nell’anno 2024. A tal fine si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, di quelli assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione Ace, nonché le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (ossia, le mance). Infine, nella determinazione del reddito complessivo, si deve considerare la quota esente relativa agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e alla disciplina speciale per lavoratori impatriati. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
L’indennità non è automatica, ma il lavoratore deve compilare una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in base all’articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica 445/2000, in cui attesta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. La dichiarazione mendace ha riflessi penali. Questo aspetto può assumere una contraddizione gestionale che rischia di creare un corto circuito. Infatti il dipendente deve dichiarare il reddito complessivo, che tuttavia è determinato dal datore di lavoro e l’informazione potrebbe non essere nella disponibilità di entrambi al momento del rilascio della dichiarazione con valenza penale. Pertanto, per evitare spiacevoli inconvenienti, la dichiarazione dovrà contenere un espresso richiamo al fatto che il reddito complessivo sarà comunque oggetto di conguaglio nei termini di legge e che l’importo sarà recuperato ove dovesse essere superato l’importo di 28.000 euro.
Secondo l’agenzia delle Entrate il lavoratore, che ha avuto più rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, deve presentare all’ultimo datore, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell’importo spettante. In caso di più rapporti part time in essere spetta al lavoratore decidere a chi fare la richiesta e coordinare lo scambio di informazioni tra i diversi datori di lavoro rilasciando apposite dichiarazioni.
Le somme erogate dal datore sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione in F24 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.
Si potranno verificare molte circostanze nelle quali l’indennità sarà riconosciuta in misura non del tutto aderente ai requisiti di cui è in possesso il lavoratore (a favore o meno). Proprio per questo sarà quest’ultimo a dover rideterminare l’importo nella dichiarazione dei redditi. Sempre in dichiarazione dei redditi, i lavoratori domestici potranno recuperare l’importo spettante perché privi di un sostituto d’imposta. Stesso meccanismo si applica al dipendente che ha cessato l’attività lavorativa prima di dicembre 2024.