Legge di Bilancio 2023: incentivi per nuove assunzioni
Con la legge di Bilancio 2023, Legge n.197 del 29 dicembre 2022, sono state in pratica prorogate, con modifiche, misure già esistenti negli anni precedenti.
Vediamo nello specifico quali sono queste misure e quali sono le novità.
Percettori Reddito di Cittadinanza
Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni under 36
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, anche per l’anno 2023 per le nuove assunzioni di soggetti con un’età inferiore ai 36 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sarà previsto un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari al 100% per un periodo massimo di 36 mesi. Per l’anno 2023 il precedente limite dell’esonero pari ad €6000 annui è stato innalzato ad €8000.
Proroga degli incentivi per assunzioni di donne in determinate condizioni
La legge di bilancio prevede, per le nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo (riduzione dei contributi e dei premi a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), elevato alla misura del 100% (in luogo dell’originario 50 per cento) e nel limite massimo di importo pari ad euro 8.000 annui per un periodo massimo, in base alle condizioni di assunzione, di 18 mesi.
Le condizioni soggettive sono quelle previste dalla L. 92/2012, ovvero assunzioni di donne di qualsiasi età:
a) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. Ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016 (ma si noti che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori di tali aree);
b) occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
c) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
d) disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.
FACCIAMO PRESENTE FIN D’ORA CHE TUTTE E TRE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO NON SONO IMMEDIATAMENTE OPERATIVE POICHE’ SONO CONDIZIONATE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA, ALL’AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.
Sarà ovviamente nostra cura comunicare quando questa autorizzazione avrà luogo. Ciò non impedisce di procedere con assunzioni che rispecchino le condizioni soggettive previste, ma che al momento e fino a quando non ci saranno, oltre che l’autorizzazione della Commissione, anche le specifiche circolari operative da parte dei preposti enti, non si potrà godere materialmente di alcun esonero.