Collegato Lavoro – Dimissioni per assenza ingiustificata ed altri interventi normativi

Il “Collegato Lavoro”, dopo un lungo e travagliato iter legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024, e identificato come Legge 13 dicembre 2024, n. 203, introduce rilevanti innovazioni normative in materia di lavoro.

Il provvedimento è concepito per semplificare numerosi adempimenti legati al rapporto di lavoro, con particolare attenzione ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla disciplina dei contratti, agli obblighi contributivi e agli ammortizzatori sociali.

L’entrata in vigore è fissata per il prossimo 12 gennaio 2025. Di seguito, una prima disamina delle principali novità legislative.


1. Dimissioni per assenza ingiustificata

L’articolo 19 introduce una disciplina innovativa in materia di dimissioni per fatti concludenti, regolando le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro derivanti da assenze ingiustificate.

  • Disposizioni principali:
    • Qualora l’assenza ingiustificata del lavoratore si prolunghi oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, o, in assenza di tale previsione, oltre quindici giorni, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore stesso.
    • Non si rende necessaria l’applicazione della disciplina ordinaria relativa alle dimissioni telematiche.
  • Ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
    • Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assenza ingiustificata alla sede territoriale competente dell’Ispettorato, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione.
    • La norma esclude l’applicazione della risoluzione automatica qualora il lavoratore dimostri che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o a condotte del datore di lavoro che ne hanno impedito la giustificazione.

Questa innovazione mira a ridurre gli oneri burocratici e a disciplinare in modo più efficace le cosiddette “dimissioni di fatto”.


2. Durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato

L’articolo 13 riformula i criteri relativi alla durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato, introducendo parametri chiari e uniformi.

  • Criteri di calcolo:
    • La durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione lavorativa ogni quindici giorni di calendario, a partire dall’inizio del rapporto.
    • Durate minime e massime:
      • Contratti di durata non superiore a sei mesi: minimo 2 giorni, massimo 15 giorni.
      • Contratti superiori a sei mesi e fino a dodici mesi: minimo 2 giorni, massimo 30 giorni.
  • Previsioni più favorevoli:
    • Restano valide eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei CCNL applicabili al rapporto di lavoro.

Questa disposizione intende garantire maggiore equilibrio e proporzionalità nella durata del periodo di prova.


3. Comunicazioni relative allo smart working

L’articolo 14 interviene in materia di lavoro agile, imponendo specifici obblighi di comunicazione per i datori di lavoro.

  • Obbligo di comunicazione:
    • I datori di lavoro devono notificare telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori coinvolti nel lavoro agile, nonché le date di inizio e fine del periodo, entro cinque giorni dall’avvio o dalla cessazione.

Questa misura mira a favorire una gestione più trasparente e tracciabile delle modalità di lavoro agile.


4. Attività stagionali

L’articolo 11 introduce una norma di interpretazione autentica per ampliare la definizione di attività stagionali.

  • Nuove definizioni:
    • Rientrano nella categoria anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni della domanda in determinati periodi dell’anno, nonché esigenze tecnico-produttive o cicli stagionali definiti dai CCNL.

Questa modifica amplia le possibilità di utilizzo dei contratti stagionali, favorendo maggiore flessibilità operativa per le imprese.


5. Cassa integrazione e attività lavorativa

L’articolo 6 introduce una norma che consente ai lavoratori in cassa integrazione di svolgere attività lavorative, subordinate o autonome, previa comunicazione tempestiva all’INPS.

  • Effetti sul trattamento di integrazione salariale:
    • Durante lo svolgimento della nuova attività, il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale.

Questa norma è finalizzata a incentivare la ricerca di nuove opportunità lavorative e a ridurre la dipendenza esclusiva dai sussidi.


6. Conciliazioni telematiche

L’articolo 20 introduce la possibilità di svolgere i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro mediante collegamenti audiovisivi.

  • Obiettivi:
    • Ridurre i costi e i tempi legati ai procedimenti di conciliazione, garantendo al contempo la sicurezza e l’affidabilità delle procedure.

7. Rateizzazione dei debiti contributivi

L’articolo 23 disciplina la rateizzazione dei debiti contributivi non affidati alla riscossione.

  • Dettagli della misura:
    • INPS e INAIL possono autorizzare piani di rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili.
    • La norma è applicabile dal 1° gennaio 2025.

Questa misura intende agevolare la regolarizzazione spontanea da parte dei datori di lavoro in difficoltà economiche.


8. Sicurezza sul lavoro

L’articolo 1 introduce una serie di interventi per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • Principali innovazioni:
    1. Redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con indicazione di misure migliorative.
    2. Possibilità di effettuare visite mediche preventive già in fase preassuntiva per valutare l’idoneità alla mansione specifica.
    3. Valutazione discrezionale del medico competente sull’opportunità di effettuare visite mediche prima della ripresa del lavoro dopo assenze prolungate (oltre 60 giorni).
    4. Introduzione di criteri per evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati, risultanti dalla cartella clinica del lavoratore.
    5. Regolamentazione dell’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei, con obbligo di comunicazione tramite PEC all’Ispettorato territoriale e rispetto di requisiti di aerazione, illuminazione e microclima.

9. Semplificazione delle procedure INAIL

L’articolo 2 prevede disposizioni volte a semplificare i ricorsi relativi all’applicazione delle tariffe dei premi contro infortuni e malattie professionali.


 

Chiaramente per avere contezza delle funzionalità delle novità normative introdotte, vi aggiorneremo mano mano che i vari enti dirameranno le loro istruzioni operative.